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[30/05/2014] UNI 9795-2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme Nell’ottobre 2013 è stata emanata la nuova UNI 9795 che sostituisce l’edizione del 2010. Di seguito riportiamo le differenze o integrazioni. L’articolo dovrebbe essere letto tenendo a portata di mano la versione 2010.
4 CARATTERISTICHE DEI SISTEMI 4.2 Componenti Come da allegato, è stata modificata la figura 1: funzioni e apparecchiature associate. 5 PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI FISSI AUTOMATICI 5.1 Estensione della sorveglianza Art. 5.1.3 Sono state inserite le condotte di condizionamento che, nella versione 2010, si trovavano in appendice, indicando dove possono non essere sorvegliate dai rivelatori: - canali di mandata con portata d’aria minore di 3 500 m3/h. - nei canali di ricircolo: - quando l’intero spazio servito dall’impianto è completamente protetto da un sistema di rilevazione, - quando l’edificio è di un solo piano. - quando l’unità ventilante serva solo a trasferire l’aria dall’interno all’esterno dell’edificio.
5.4 Criteri di installazione Art. 5.4.2 Rivelatori puntiformi di colore
Art. 5.4.2.9 E’ stato revisionato aggiungendo il prospetto 3; Nelle eccezioni, modificato al 1’ punto: “qualora l’elemento sporgente abbia un altezza ≤10% rispetto all’altezza massima del locale, si considera come soffitto piano”; È stata aggiunta la voce: “al fine di determinare un corretto posizionamento dei rivelatori all’interno del soffitto a travi parallele, è necessario determinare la distribuzione sia in senso perpendicolare che in senso parallelo alle stesse secondo la metodologia sotto riportata (vedere nuovo prospetto 2 figura 4)” In direzione parallela alle travi la distanza massima tra due rilevatori deve essere pari a S2 = 6 m.
Art. 5.4.2.12 Nuovo articolo. Nei pavimenti sopraelevati e nei controsoffitti non ventilati di ambienti con parametri ambientali non legati a processi produttivi, quando questi devono essere protetti (vedere punto 5.1.3), il numero dei rivelatori deve essere calcolato come nel punto 5.4.2.3, ma applicando un raggio di copertura massima R = 3 m. come da prospetto 4. Art. 5.4.2.13 Riprende la 5.4.2.12 della versione 2010. 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo Art. 5.4.3.10 Relativamente alle eccezioni è’ stato cambiato questo punto: - qualora l’elemento sporgente abbia una altezza ≤10% rispetto all’altezza massima del locale, si considera come soffitto piano; Modifiche del prospetto “Distribuzione rivelatori di fumo con travi parallele” E’ stata inserita la figura n. 11 Art. 5.4.3.17 Nuovo articolo. Nei pavimenti sopraelevati e nei controsoffitti non ventilati di ambienti con parametri ambientali non legati a processi produttivi, quando questi devono essere protetti (vedere punto 5.1.3), il numero dei rivelatori deve essere calcolato come in 5.4.3.4, ma applicando un raggio di copertura massimo R = 4,5 m come da prospetto 10. 5.4.4 Criteri di installazione dei rivelatori puntiformi di fumo nei locali dotati di impianti di condizionamento e di ventilazione Art. 5.4.4.2 Modificato il prospetto 11 (era prospetto 7 nella versione 2010). Art. 5.4.4.4 Nei locali di cui al punto 5.4.4.2 gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, qualunque sia la loro altezza e dimensione, devono essere direttamente sorvegliati, a parziale modifica di quanto specificato nel punto 5.1.3, se contengono cavi elettrici e/o reti dati e/o presentano rischio di incendio. In detti spazi, se la loro altezza non è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori da installare è quello determinato secondo il punto 5.4.3.4 applicando però i raggi di copertura riportati nel prospetto 12; se la loro altezza è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori necessari deve essere calcolato secondo quanto specificato nel punto 5.4.4.2, cioè come se si trattasse di un locale. E’ stato modificato il prospetto 12 (era prospetto 8 nella versione 2010): Art. 5.4.5 - Rivelatori ottici lineari di fumo Art. 5.4.5.4 E stato modificato. Nel caso di soffitto con copertura piana, la collocazione dei rivelatori ottici lineari rispetto al piano di copertura deve essere compresa entro il 10% dell’altezza del locale da proteggere. Qualora non sia possibile rispettare i parametri di installazione sopra esposto, per l’installazione fino a 12 m di altezza, deve comunque essere rispettato il limite inferiore del 25% rispetto all’altezza di colmo del locale da proteggere \(vedere figura 14) e in tal caso, è necessaria l’installazione addizionale del 50% dei rivelatori normalmente previsti.
Art. 5.4.5.5 Modificato in: Nel caso di soffitto con coperture a falde inclinate o a shed, i rivelatori ottici lineari possono essere installati in senso parallelo all’andamento dello shed o della copertura a doppia falda oppure in senso trasversale. La soluzione adottata, quando possibile, deve privilegiare posizionamenti che prevedano l’installazione delle unità di rivelazione prossime alla linea di falda o di colmo del tetto e parallele alla linea di colmo. Le unità di rivelazione possono tuttavia essere poste in senso trasversale all’andamento dello shed o della doppia falda utilizzando i criteri di seguito elencati: a) altezza dello shed o doppia falda ≤15% dell’altezza totale del locale e larghezza dell’area di copertura convenzionale (vedere punto 5.4.5.3); b) qualora non sia possibile rispettare i parametri di installazione sopra esposti è necessaria l’installazione addizionale del 50% dei rivelatori normalmente previsti, con un minimo di due per campata [vedere figura 15b)]; c) per le installazioni fino ai 12 m di altezza deve essere rispettato il limite inferiore del 25% rispetto all’altezza di colmo del locale da proteggere [vedere figura 15a)].
Art.5.4.5.8 E’ stato modificato. Nel caso di soffitti conformati a calotta semisferica o a cupola, si raccomanda di collocare le unità di rivelazione dei rivelatori ottici lineari di fumo lungo il piano d’appoggio o base della calotta o della cupola. Quando tali ambienti dovessero avere un’altezza maggiore di 12 m di o la base della cupola sia minore del 50% dell’altezza totale, deve essere prevista un’installazione con i parametri previsti nel punto 5.4.5.9. In questa applicazione la larghezza massima dell’area di copertura di ciascun rivelatore deve essere di 8 m. Art. 5.4.5.9 E’ stato modificato, spostando parte del 5.4.5.9 nel 5.4.5.10 I rivelatori lineari possono essere impiegati in applicazioni speciali (AS) in ambienti con altezze >12 m solo in caso siano degli utilizzi eventualmente previsti dal fabbricante e l’efficacia del sistema possa essere dimostrata con metodi pratici oppure mediante l’utilizzo di rivelatori a quote intermedie. In questi casi può essere considerata anche l’installazione a matrice (parallela e trasversale, vedere figura 16), su livelli sovrapposti; tale installazione può essere considerata anche in ambienti con altezze di particolare rilevanza come: aeroporti, stazioni ferroviarie, palazzetti sportivi, padiglioni fieristici e grandi edifici monumentali.
Art. 5.4.5.10 I rivelatori ottici lineari possono essere installati in verticale in cavedi, cunicoli, vani scale, campanili, torri e simili. Nel caso di magazzini, inclusi i pallettizzati, situati in ambienti di altezza maggiore di 12 m, l’installazione può avvenire o lungo gli interstizi formati tra schiena e schiena di pallet lungo il lato maggiore degli scaffali, se possibile, oppure nella stessa posizione ma in verticale. Anche in questo caso si raccomanda di prevedere, oltre ai rivelatori a soffitto secondo le disposizioni contemplate nella presente norma, anche l’installazione di rivelatori a quote intermedie.
Art. 5.4.5.11 E’ stato modificato. In tutti i casi sopraelencati deve essere tenuta comunque una distanza minima dal colmo della copertura di 30 cm. Deve essere inoltre rispettata la distanza di 50 cm da pareti laterali colonne o da ostacoli fissi che si trovino lungo la linea ottica dei rilevatori. Questi parametri possono essere variati per l’installazione all’interno di controsoffitti e corridoi in relazione alle caratteristiche specifiche dei rilevatori rilasciate dal fabbricante. Di base un rivelatore lineare non può essere installato su una superficie sottoposta a frequenti vibrazioni. I seguenti parametri devono essere considerati per un corretto posizionamento dei rilevatori lineari: a) caratteristiche e velocità di propagazione d’incendio dei materiali combustibili contenuti nell’ambiente; b) variazioni delle temperature medie sotto copertura per effetto di persistenti riscaldamenti o raffreddamenti prodotti da condizioni climatiche stagionali, impianti, macchine di processo, ecc; c) scarsa o inesistente coibentazione della copertura; d) condizioni di ventilazione e/o variazioni di pressione ed umidità ambientali nei casi di possibili principi d’incendio ad evoluzione covante, fredda, lenta e laboriosa; e) polverosità dell’ambiente.
5.4.7 - Rivelatori di fiamma
Art. 5.4.7.5 E’ stato modificata la seguente parte: Se i rivelatori di fiamma sono esposti alla luce solare devono essere scelti rivelatori adatti all’applicazione, così da prevenire allarmi impropri.
Art. 5.4.7.8 E’ stato integrato. Dato che alla famiglia dei rivelatori di fiamma appartengono apparecchiature che operano secondo diversi livelli di sensibilità e diversi principi di rivelazione (per esempio infrarosso, ultravioletto, ecc.), si deve fare riferimento alla norma specifica di prodotto (UNI EN 54-10) per la determinazione anche dei metodi di prova secondo le indicazioni rilasciate dai fabbricanti e determinate dal progettista.
5.4.8 - Rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile e resettabile
Art. 5.4.8.1 E’ stato modificato. I rivelatori termici lineari (cavi termosensibili) si suddividono in due categorie: - rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile; - rivelatori lineari di calore di tipo resettabile. Per rivelatore lineare di calore non resettabile si intende un cavo con una speciale guaina protettiva che è inserito in una speciale mescola plastica tarata per fondersi ad una determinata temperatura; la fusione determina il corto circuito dei due conduttori presenti all’interno che tramite il contatto di corto danno una segnalazione di allarme di massima temperatura.
Art. 5.4.8.3 E’ stato integrato. Per i rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile è necessario tenere in considerazione i seguenti parametri. Massima temperatura ambiente applicabile, oltre la quale non è garantito il corretto funzionamento del rivelatore lineare, e possono verificarsi degli interventi (allarmi). Sostanze chimiche presenti nell’atmosfera di installazione, alle quali i rivelatore lineare resiste (per esempio vapori di idrocarburo, solventi, ecc.). Chi progetta l’impianto di rivelazione termica lineare, deve tenere in considerazioni i vari parametri legati al luogo e al tipo di installazione.
Art. 5.4.8.4 E’ stato integrato. In tali condizioni, è importante valutare attentamente le porzioni di rivelatore lineare in modo da poter ricondurre le segnalazioni di allarme ai concetti di “zona” già espressi al punto 5.2.
Art. 5.4.8.6 Articolo aggiunto. Rivelatori lineari di calore di tipo resettabile Il rivelatore lineare resettabile, è solitamente un cavo (a fibra ottica, o di tipo elettrico), o un tubo, che, dopo essere stato sottoposto alle condizioni tali da attivare l’allarme, quando queste scompaiono si ripristina. Alcuni esempi di rivelatori lineari di tipo resettabile sono: - cavo speciale in fibra ottica di tipo armato; - cavo coassiale con elemento dielettrico, tra il nucleo e la calza che varia la resistenza in funzione della temperatura; - cavo costituito da fili intrecciati; - cavo con sonde termiche poste all’interno ad intervalli regolari; - tubo di tipo stagno contenente aria o gas inerte. Tutte le tipologie di cui sopra utilizzano differenti principi fisici per operare la rivelazione termica. I rivelatori termici lineari di tipo resettabile, possono essere impiegati per esempio per la rivelazione incendi in: - gallerie stradali, autostradali e ferroviarie; - parcheggi; - impianti chimici e petrolchimici (per esempio serbatoi a tetto galleggiante, trasformatori, stazioni di pompaggio, baie di carico idrocarburi). In funzione del tipo di impiego, dell’area da proteggere e delle condizioni operative, devono essere consultati i manuali tecnici e di progettazione dei costruttori. Tali mezzi di rivelazione, si intendono resettabili se il rivelatore lineare è stato sottoposto a temperature o condizioni fisiche al di sotto dei dati dichiarati dal fabbricante, contrariamente anche tale rivelatore si danneggia e deve essere sostituito. Per esempio il rivelatore lineare che utilizza del cavo in fibra ottica, è in grado di sopportare temperature elevate, però se sottoposto all’azione di fiamma diretta tende a danneggiarsi irrimediabilmente. I rivelatori lineari di tipo resettabile, sono accoppiati ad una dedicata unità di controllo, che è parte integrante del rivelatore lineare, che deve essere interfacciata con la centrale di controllo e segnalazione elemento “B”, secondo la figura 1 del punto 4.2. Per i rivelatori lineari di tipo resettabile vale quanto indicato nei punti 5.4.8.4 e 5.4.8.5 oltre al pieno rispetto dei dati forniti dal fabbricante: temperatura minima e massima di funzionamento, raggi di curvatura, massima forza meccanica applicabile al rivelatore lineare (stiramento, schiacciamento). Molti rivelatori termici lineari di tipo resettabile possono avere anche allarmi di tipo termovelocimetrico, e una singola tratta può essere suddivisa in porzioni (per esempio dal metro “X” al metro “Y”\) associabili ad una uscita dedicata dell’unità di controllo del rivelatore lineare. In tal modo è possibile identificare l’oggetto o l’area sorvegliata da detta porzione di cavo. Il fatto che le unità di gestione del rivelatore termico lineare di tipo resettabile siano dotate di sofisticati mezzi di interfaccia e diagnostica, non esime dal considerare tali componenti dei semplici rivelatori e quindi dal connetterli a Centrali di controllo e segnalazione, conformi alle UNI EN 54-2 e UNI EN 54-4. Le unità di gestione dei rivelatori termici lineari, alimentate da tensione di rete, oppure che devono essere alimentate a 24Vcc, devono essere collegate con dispositivi conformi alla UNI EN 54-4.
5.4.10 - Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione e campionamento
Art. 5.4.10.1 E’ stato modificato quasi integralmente: I rivelatori di fumo ad aspirazione, utilizzano delle tubazioni per campionare l’atmosfera dell’area da loro protetta. Le tubazioni trasportano il campione di aria aspirata ad un sensore, che si può trovare in posizione remota rispetto all’area protetta. Sulla tubazione di campionamento, solitamente si praticano diversi fori di aspirazione, oppure si posizionano speciali raccordi con degli innesti per tubi (solitamente di tipo flessibile) di diametro minore rispetto al collettore principale di aspirazione, denominati “capillari”. Scopo dei capillari, è la traslazione del foro di aspirazione entro una distanza massima ammessa (indicata dal fabbricante) dal collettore di aspirazione. I capillari, per esempio si usano quando il tubo è installato all’interno del controsoffitto, ma deve proteggere l’ambiente sottostante. Nel caso sia necessario l’utilizzo dei capillari deve essere valutata la conformazione del soffitto e degli elementi sporgenti per determinarne il loro posizionamento. Il rivelatore di fumo ad aspirazione, deve essere conforme alla UNI EN 54-20, la quale identifica 3 classi di sensibilità: - CLASSE C, rivelatori a sensibilità normale, equivalente ai rivelatori puntiformi di fumo di cui al punto 5.4.3, quindi ogni foro di aspirazione ha la capacità di intervenire quando la densità del fumo aspirato è analoga a quella riscontrata nei fuochi campione per i rivelatori puntiformi. Alcuni di questi sistemi in Classe C sono realizzati inserendo all'interno di dispositivi ad aspirazione, dei rivelatori di fumo di tipo puntiforme del tutto analoghi a quelli utilizzati nei sistemi di cui al punto 5.4.3. In questo caso il fabbricante deve indicare, per il suo sistema di rivelazione fumo ad aspirazione, i vari rivelatori puntiformi di fumo inseribili, il numero dei fori applicabili e la relativa lunghezza massima delle tubazioni. Tali dati devono essere, presenti, in quanto oggetto fondamentale delle prove di tipo del dispositivo, che deve essere conforme alla UNI EN 54-20. - CLASSE B, sistemi a sensibilità aumentata, in grado di rivelare la presenza di fumo in aria in concentrazioni inferiori a quelle normalmente necessarie a far intervenire un rivelatore ottico di fumo puntiforme, come quello trattato al punto 5.4.3. Nota L'impiego di sistemi in Classe B potrebbe essere vantaggioso per esempio ove ci sono sensibili effetti di diluizione del fumo o presenza di forti correnti di aria, o soffitti particolarmente alti. - CLASSE A, sistemi ad alta sensibilità, utilizzati per ambienti o applicazioni con forte diluizione dell’aria, oppure ove è richiesta la più precoce soglia di intervento per la protezione di attività critiche, o per protezione ad oggetto (per esempio macchinari di alto valore, quadri elettrici, ecc.). Il fabbricante, nei dati tecnici del prodotto, per ognuna delle classi di sensibilità, dichiara la lunghezza massima delle tubazioni e il numero massimo di fori previsto su ogni tubazione. L'indicazione, in termini chiari e esaustivi, della classe di sensibilità, è obbligatoria per la rispondenza alla UNI EN 54-20. Tale dato risulta fondamentale per il progettista, allo scopo di determinare e procedere con la valutazione del più idoneo sistema ASD. Alcuni rivelatori di fumo ad aspirazione, permettono di configurare lo stesso rivelatore in classe A, B, o C, rispettivamente incrementando il numero dei fori (e quindi il valore della diluizione dell'aria aspirata) e la lunghezza delle tubazioni. I sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione, possono essere impiegati per la rivelazione fumo in tutti ambienti, e in applicazioni particolari quali: celle frigo, magazzini ad alto impilaggio o ambienti particolarmente sporchi o con continua presenza di polvere - ciò grazie alle caratteristiche costruttive e di funzionamento del sistema stesso. È consigliabile impiegare sistemi in Classe A per la protezione di ambienti quali: CED, camere bianche oppure locali con presenza di alta diluizione dell’aria.
Art. 5.4.10.2 E’ stato integrato. Per il calcolo delle tubazioni, delle possibili distanze massime raggiungibili con le tubazioni e del tempo di trasporto dal punto di rivelazione a quello di analisi, devono essere considerate le caratteristiche tecniche indicate dal fabbricante per le possibili diverse tipologie di sistema, fermo restando la rispondenza dei sistemi alla UNI EN 54-20 In ogni caso, prima di procedere con l'installazione, deve essere eseguito il calcolo di dimensionamento dei fori mediante l’impiego di appositi strumenti di dimensionamento - messi a disposizione dal fabbricante - in grado di determinare la lunghezza massima delle tubazioni, il numero massimo di fori ed il loro diametro, curve, derivazioni, applicabili, il tempo di trasporto. Durante la progettazione di una rete tubazioni di aspirazione, lo strumento di dimensionamento del fabbricante deve essere in grado di valutare e determinare tutti i parametri critici del progetto (per esempio il numero massimo di derivazioni a "T" o di curve inserite), allo scopo di mantenere in ottimale sia il bilanciamento dell’impianto \(per evitare tratti di tubi con sensibilità molto diversa tra di loro) sia l'efficacia della diagnostica sul flusso aspirato, per evitare che possano esserci porzioni di impianto con fori otturati o tubazioni danneggiate, senza la necessaria segnalazione di anomalia.
Art. 5.4.10.3 E’ stato modificato. La copertura di ogni singolo punto di campionamento viene considerata come quella di un rivelatore puntiforme di fumo. La copertura massima consentita dalle tubazioni connesse ad un unico Sistema di Campionamento dell'aria ASD (unico Rivelatore), fatte salve le caratteristiche geometriche, di altezza, di velocità dell’aria ecc. da considerare, non può in alcun caso essere maggiore di 1 600 m2. In ogni caso infatti si devono adottare tutte le prescrizioni/limitazioni previste al punto 5.2 per la suddivisione dell'area in zone, che devono essere applicate anche a questa tipologia di Sistemi di rivelazione. Infatti il guasto di uno dei componenti critici di un rivelatore di fumo ad aspirazione (per esempio la pompa o il rivelatore laser), non deve mai lasciare scoperta più di una zona, come definito nel punto 5.2.7. I sistemi ad aspirazione possono anche essere impiegati per rivelare la presenza di fumo in spazi verticali: anche in questo caso è necessario prevedere dei fori lungo i tratti di tubazione in verticale secondo le modalità specificate dallo strumento di progettazione del fabbricante di cui al punto 5.4.10.2. Solitamente i sistemi ASD, essendo dotati di organi elettromeccanici (pompa di aspirazione con consumi elevati), richiedono l'uso di alimentatori ausiliari localizzati. L'alimentatore deve essere conforme alla UNI EN 54-4, ed essere dotato di batterie in tampone in grado di garantire le autonomie di funzionamento previste nel punto 5.6.4.
Art. 5.4.10.4 E’ divenuto quello che era l’art. 5.4.10.5 (essendo stato soppresso l’art. 5.4.10.4 della versione del 2010) Dato che alla famiglia dei sistemi di aspirazione e campionamento dell'aria (ASD) appartengono apparecchiature che operano secondo diversi livelli di sensibilità e diversi principi di rivelazione (per esempio effetto tyndall, laser, ecc.), si deve fare riferimento alla norma specifica di prodotto (UNI EN 54-20) per la determinazione anche dei metodi di prova secondo le indicazioni rilasciate dai fabbricanti e determinate dal progettista.
Si ricorda che, nei sistemi i aspirazione a più canali, le lunghezze dei tubi devono essere simili, ovvero non discostare più del 20%, per un buon funzionamento. Diversamente vanno usate più macchine monocanale
5.5 Centrale di controllo e segnalazione Art. 5.5.1 Ubicazione e accessibilità E’ stata aggiunta la seguente voce: Qualora la centrale non sia ubicata in un locale sufficientemente protetto contro l’incendio, questa deve conservare comunque integra la sua capacità operativa per il tempo necessario a espletare le funzioni per le quali è stata progettata.
Art. 5.5.2.4 E’ stato eliminato.
Art. 5.5.3.2 E’ stata aggiunta la seguente voce: … i dispositivi impiegati devono essere conformi alla UNI EN 54-21.
Art. 5.5.3.3 E’ stato modificato. I dispositivi di allarme di cui al punto 5.5.3.1 b) e c) devono essere costruiti con componenti aventi caratteristiche adeguate all’ambiente in cui si trovano a operare. Se alimentati tramite alimentazione specifica non prelevata dalla centrale di controllo e segnalazione, l’apparecchiatura di alimentazione deve rispondere a quanto specificato nel punto 5.6.1. I dispositivi acustici devono inoltre essere conformi alla UNI EN 54-3 e, se di natura ottica, alla UNI EN 54-23. I dispositivi di cui al punto 5.5.3.1 a) fanno parte della centrale di controllo e segnalazione e pertanto devono essere conformi alla UNI EN 54-2. Qualora per la tipologia degli ambienti protetti sia necessario integrare il dispositivo acustico previsto nella centrale di controllo e segnalazione (UNI EN 54-2) e questo venga collegato alla uscita di tipo "C" della centrale, tale dispositivo deve essere conforme alla UNI EN 54-3 e, se di natura ottica, alla UNI EN 54-23. Nel caso in cui la segnalazione sia di natura ottico/acustica deve essere conforme ad entrambe le norme. Tale uscita deve avere tutte le caratteristiche di controllo e gestione previste nel punto 8.2.5 della UNI EN 54-2. Qualora siano state utilizzate anche uscite diverse da quella di tipo "C", deve comunque essere garantito il monitoraggio della linea di interconnessione e/o il controllo del funzionamento dei dispositivi di allarme utilizzati. Non sono ammessi dispositivi autoalimentati (intesi come alimentati tramite batteria tampone a bordo dispositivo) allorquando non sia possibile né monitorare la linea di interconnessione né utilizzare alimentazione conforme alla UNI EN 54-4.
Art. 5.5.3.4 E stato precisato quanto segue: - negli ambienti dove è previsto che gli occupanti dormano, la percezione alla testata del letto deve essere di 75 dB(A) fatta eccezione per i casi in cui gli occupanti per esempio i pazienti degli ospedali non possano essere soggetti a stress provocati da alti livelli sonori: in tali casi la pressione sonora deve essere tale da allarmare lo staff senza provocare traumi agli occupanti. Le segnalazione acustiche devono essere affiancate o sostituite da segnalazioni ottiche nei seguenti casi: - in ambienti in cui il livello di rumore è superiore a 95 dB(A); - in ambienti in cui gli occupanti utilizzano protezioni acustiche individuali o possiedano disabilità dell’udito; - persone utilizzanti dispositivi quali audio Guide (per esempio nei musei); - in installazioni dove le segnalazioni acustiche siano controindicate o non efficaci; - in edifici in cui il segnale acustico interessi solo un limitato numero di occupanti. Le segnalazioni visive dei dispositivi di allarme incendio devono essere chiaramente riconoscibili come tali e non confuse con altre.
Art. 5.5.3.5 E’ stato modificato. È consentito l’utilizzo di componenti di sistemi vocali di allarme ed evacuazione per dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un incendio. Tali componenti possono essere utilizzati sia ad integrazione dei dispositivi di tipo sonoro sia in loro vece, ponendo attenzione che il sistema di allarme sonoro non interferisca con l’intellegibilità del messaggio vocale. È altresì consentito l’utilizzo di specifici sistemi vocali per scopi di emergenza interconnessi e asserviti al sistema di allarme incendio al fine di trasmettere informazioni vocali per la protezione della vita in una o più aree specificate a fronte di un'emergenza incendio e al fine di dare luogo a una rapida e ordinata evacuazione degli occupanti, includendo dispositivi con altoparlanti per trasmettere annunci sonori e dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un incendio. Tali sistemi vocali devono utilizzare componenti conformi alle UNI EN 54-4, UNI EN 54-16 e UNI EN 54-24. Per quanto concerne i criteri per la progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza antincendio si deve fare riferimento alla UNI ISO 7240-19. Il sistema di segnalazione di allarme deve essere concepito in modo da evitare rischi indebiti di panico.
5.6 Alimentazioni
Art. 5.6.4.1 E’ stato modificato. L’alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell’intero sistema ininterrottamente, nel caso di interruzione dell’alimentazione primaria o di anomalie assimilabili. Tale autonomia deve essere uguale ad un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la segnalazione, l’intervento ed il ripristino del sistema, e in ogni caso non meno di 24 h inoltre: - gli allarmi devono essere trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici come specificato nel punto 5.5.3.2; e - deve essere in atto un contratto di assistenza e manutenzione, ed esistere un’organizzazione interna adeguata. L’alimentazione di riserva, allo scadere delle 24 h, deve assicurare in ogni caso il funzionamento di tutto il sistema per almeno 30 min, a partire dalla segnalazione del primo allarme.
7 ELEMENTI DI CONNESSIONE
7.1 Connessione via cavo Questo punto è stato suddiviso in due articoli, per dettagliare meglio le caratteristiche e le modalità di posa dei cavi
Art. 7.1.1 Generalità Le connessioni del sistema rivelazione incendio devono essere progettate e realizzate con cavi resistenti al fuoco idonei al campo di applicazione e alla tensione di esercizio richiesta o comunque protetti per il periodo sottoriportato. I cavi, di cui sopra, a bassa emissione di fumo e zero alogeni (LSOH) e non propaganti l’incendio, devono garantire il funzionamento del circuito in condizioni di incendio. Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio uguali o inferiori a 100 V c.a. (per esempio sensori, pulsanti manuali, interfacce, sistemi di evacuazione vocale, avvisatori ottico-acustici, sistemi di evacuazione fumo calore, ecc.) si richiede l’impiego di cavi resistenti al fuoco sottoposti a prova in conformità alla CEI EN 50200 (requisito minimo PH 30 e comunque nell’ipotesi di esistenza di distinte zone o distinti compartimenti, non inferiore a garantire il mantenimento delle funzioni per un periodo non inferiore a quello prescritto da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi) aventi tensione nominale di 100 V (Uo/U = 100/100V); i cavi devono essere a conduttori flessibili (non sono ammessi conduttori rigidi), con sezione minima 0,5 mm2 e costruiti secondo la CEI 20-105. I cavi conformi alla CEI 20-105 sono idonei alla posa in coesistenza con cavi energia utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra fino a 400V. Nel caso di sistemi di evacuazione vocale, con linee a 70V c.a. o 100V c.a. (valore efficace RMS), al fine di distinguere agevolmente le linee del sistema di rilevazione fumi dalle linee del sistema di evacuazione vocale, è richiesto l’impiego di cavi a bassa capacità resistenti al fuoco e non propaganti l’incendio, con rivestimento esterno di colore viola. Come già richiamato nella CEI 20-105, norma di prodotto atta a garantire esclusivamente l’integrità del circuito in condizione di emergenza, senza considerare le caratteristiche trasmissive delle linee, si rende indispensabile la verifica dei parametri trasmissivi dei cavi \(induttanza, capacità, impedenza, ecc. ) con i requisiti minimi richiesti dai singoli costruttori di apparati al fine di evitare malfunzionamenti del sistema stesso. Per esempio negli impianti indirizzati, l’interoperabilità degli apparati (collegamento tra centrale, interfacce, periferiche, ecc. ) avviene per mezzo di uno scambio di dati basato su protocolli (collegamento bus\); ciò richiede in fase di progettazione un’attenzione particolare nella verifica dei parametri trasmissivi al fine di evitare possibili riflessioni, interferenze o guasti casuali. Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio superiori a 100 V c.a. si richiede l’impiego di cavi elettrici resistenti al fuoco sottoposti a prova in conformità alla CEI EN 50200. Le caratteristiche costruttive (colore isolamenti e tipo di materiali) devono essere conformi alla CEI 20-45 – Uo/U=0,6/1 kV. I cavi devono essere a conduttori flessibili e con sezione minima 1,5 mm2. Lo scambio di informazioni tra funzioni all’interno della UNI EN 54-1 che utilizzino connessioni di tipo LAN, WAN, RS232, RS485, PSTN devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco a bassa emissione di fumo e zero alogeni (LSOH) con requisito minimo PH 30 oppure adeguatamente protetti per tale periodo.
Art. 7.1.2 Posa dei cavi Nei casi in cui venga utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso (loop), il percorso dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato un solo ramo dell’anello. Pertanto, per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno (per esempio: canalina portacavi con setto separatore o doppia tubazione o distanza minima di 30 cm tra andata e ritorno) in modo tale che il danneggiamento (taglio accidentale) di uno dei due rami non coinvolga anche l’altro ramo. Quanto sopra specificato può non essere effettuato nel caso in cui la diramazione non colleghi più di 32 punti di rivelazione o più di una zona o più di una tecnica di rilevazione (per esempio funzioni A e B dello schema di figura 1). Nel caso in cui vengano installati cavi a vista, la loro posa deve garantire l’integrità delle linee contro danneggiamenti accidentali. I cavi, se posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema di rivelazione fumi, devono essere riconoscibili, soprattutto in corrispondenza dei punti ispezionabili. È consentita la posa in coesistenza di cavi per sistemi incendio e cavi elettrici (sistemi di Cat. I aventi tensione di esercizio fino a 400 V) a condizione che sul cavo per sistemi incendio sia visibile la stampigliatura Uo=400 V. Devono essere adottate particolari protezioni nel caso in cui le interconnessioni si trovino in ambienti umidi, esposti a irraggiamento UV, ambienti corrosivi. Le linee di interconnessioni, per quanto possibile, devono correre all’interno di ambienti sorvegliati da sistemi di rivelazione di incendio. Esse devono comunque essere installate e protette in modo da ridurre al minimo il loro danneggiamento in caso di incendio. Non sono ammesse linee volanti. Nel caso in cui le linee devono attraversare ambienti umidi, bagnati o attraversare zone esterne, la guaina del cavo oltre al requisito LSOH deve essere idonea alla posa in esterno e alla posa in ambienti umidi o bagnati. Le interconnessioni tra la centrale di controllo e segnalazione e l’alimentazione di riserva, quando questa non è all’interno della centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze, devono avere percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello dell’alimentazione primaria; è tuttavia ammesso che tale percorso sia utilizzato anche da altri circuiti di sicurezza.
8 VERIFICA DEI SISTEMI
8.3 Focolari tipo per rivelatori ottici lineari Art. 8.3.1 E’ stato modificato. Quando le condizioni locali degli ambienti protetti lo permettono, si raccomanda di effettuare controllate simulazioni d’inizio d’incendio dal vero. In ogni caso è richiesta una simulazione strumentale in accordo con le procedure indicate da ciascun fabbricante. Lo scopo di tali simulazioni è quello di accertare che le posizioni di installazioni siano corrette e che i rivelatori reagiscano secondo le caratteristiche indicate dai fabbricanti. Le soglie di sensibilità dei rivelatori ottici lineari, se regolabili, devono essere opportunamente selezionate tenendo presenti le condizioni d’esercizio dell’impianto secondo quanto indicato nel punto 5.4.5.11, da a) a e), e nel punto 8.2.4.2. La sensibilità regolata deve comunque essere scelta secondo i seguenti parametri: - le caratteristiche di rivelazione volute dal progetto e comunque ritenute possibili perché confrontabili con i risultati delle prove dei focolari tipo eseguite in conformità alla UNI EN 54-12; - le prescrizioni indicate dai singoli fabbricanti; - la riduzione di allarmi in assenza di situazioni reali di pericolo e privilegiando contemporaneamente il miglior livello di protezione, tenendo presenti le condizioni di eventuale perturbazione del luogo nel quale i rivelatori devono funzionare.
Nella speranza di aver fornito utili delucidazioni, ringraziamo per l’attenzione e auguriamo buon lavoro! 4.2 - Figura 1 [25/07/2013] IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI – REQUISITI PROFESSIONALI PER REALIZZARLI L’art. 17 del Decreto Legge 04/06/2013 sostituisce l’art.15 del D.Lgs 28/11 e stabilisce i nuovi criteri circa i requisiti che il responsabile tecnico delle imprese installatrici deve possedere per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 stabilisce che il responsabile tecnico delle imprese installatrici deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere: - a (diploma di laurea in materia tecnica) - b (diploma di scuola secondaria “specialistica” e due anni di esperienza in un’impresa del settore) - c (titolo o attestato professionale e quattro anni di esperienza in un’impresa del settore) oltre ad aver frequentato un corso prima del 01/08/2013 - d (tre anni di esperienza come operaio specializzato in un’impresa del settore) dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37. (Secondo l’art.15 del D.Lgs 28/11 la sola lettera d non poteva in alcun modo consentire l’attribuzione di requisito per poter realizzare impianti a fonti rinnovabili) Il comma 2 detta il termine del 31/10/2013, entro il quale le regioni e le province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione dei crediti formativi, per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso le imprese del settore. L’art. 17 del D.L 04/06/2013 sembrerebbe, pertanto, aver posto rimedio (almeno in parte) alle ristrettezze imposte dall’art. 15 del D.Lgs 28/11. Grazie per l’attenzione e buon lavoro. [26/06/2013] IMPIANTI TELEFONICI INTERNI: IL DL 69/2013 ABROGA IL DM 314/1992 Il Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ha abrogato il DM 314/92. A partire dal 22/06/2013 per collegare gli impianti telefonici interni (cablaggio strutturato e sistemi bus) alla rete di telecomunicazione pubblica non sarà più richiesta alcuna autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, indipendentemente dal numero di linee urbane. Trattandosi di un decreto legge il nuovo testo è già in vigore, ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 20/08/2013 (60 giorni dalla pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale), in caso contrario decadrà. [26/06/2013] LA NUOVA NORMA EN 50541-1: TRASFORMATORI IN RESINA La nuova Norma EN 50541-1 prevede che i trasformatori di distribuzione siano realizzati con l’obiettivo di ottenere un’elevata efficienza energetica nel pieno rispetto ambientale. Essa si applica a trasformatori trifase di distribuzione di tipo a secco a 50 Hz, da 100 kVA a 3150 kVA e con una tensione massima per il componente non superiore a 36 kV e sostituisce le Norme CEI 14-12:1998-04 e CEI 14-18:1997-12 (che rimangono tuttavia applicabili fino al 02/01/2014). Questi trasformatori devono garantire una consistente riduzione dei consumi di energia, favorendo un notevole risparmio economico e la riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera. La classificazione di un trasformatore in resina avviene in base al valore delle perdite a vuoto ed a carico. In particolare, le perdite a vuoto sono indipendenti dal carico e si mantengono costanti per tutto il periodo in cui il trasformatore rimane allacciato alla rete elettrica. Le perdite a carico, invece, si presentano solamente quando al trasformatore è collegato un carico e variano in modo quadratico con il carico stesso. Quando il trasformatore avrà esaurito il proprio ciclo di vita lavorativo, tutti i materiali che lo compongono dovranno essere riciclati o facilmente smaltiti. Reputiamo che questa norma possa davvero fornire un importante contributo in termini di risparmio energetico e, a lungo andare, altresì risparmio economico. Grazie per l’attenzione e buon lavoro. [28/05/2013] Impianti elettrici condominiali A partire dal 18/06/2013 entrerà in vigore, dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sulla G.U., la Legge n.220 del 11/12/2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”. Tra le novità di interesse per l’installatore elettrico, ci sono soprattutto quelle legate al registro di anagrafe condominiale che dovrà essere tenuto dall’amministratore del condominio e che dovrà contenere, tra le altre indicazioni, ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza degli impianti. In particolare, i documenti necessari per la sicurezza degli impianti condominiali e degli impianti delle singole unità immobiliari, che l’installatore elettrico dovrà redarre per questo registro sono: - la DICO degli impianti realizzati a partire dal 13/03/1990 (o la DIRI per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008); - la DICO per gli adeguamenti eseguiti agli impianti realizzati prima del 13/03/1990; - i documenti relativi alla manutenzione periodica degli impianti (DM 37/08, art. 8 , c. 2 e, per i luoghi di lavoro, dal DLgs 81/08, art. 86) - il verbale di verifica periodica per gli impianti soggetti a DPR 462/01 per le unità adibite a luogo di lavoro. Ogni condomino è tenuto a fornire la documentazione relativa all’impianto elettrico della propria unità all’amministratore, poiché in mancanza di tali documenti (anche dopo esplicita richiesta con raccomandata) e al verificarsi di un infortunio per un difetto dell’impianto elettrico, lo stesso dovrà risponderne in prima persona. Nello stesso modo, la mancata o incompleta tenuta di tale registro da parte dell’amministratore, potrebbe costituire per lo stesso grave irregolarità, causandone la revoca del mandato. Questo documento potrebbe pertanto essere un valido strumento per una maggior sicurezza degli impianti condominiali italiani. Grazie per l’attenzione e buon lavoro. [17/05/2012] L.186/68: Contrasti Legge/Norme (tecniche) Molto spesso i riferimenti “tecnici” e quelli “legali” non sono andati nella stessa direzione. Partendo dal presupposto, previsto dalle direttive europee e italiane, che ottemperare alle norme tecniche non è mai obbligatorio e che la legge prevale sulla norma (tecnica), ci chiediamo se esiste un limite. Il punto è che le norme CEI sono richiamate dal secondo articolo della Legge 186/68, la cui osservanza è indiscutibilmente obbligatoria. Ne deriva che laddove viene menzionato che si considerano “a regola d’arte” gli impianti realizzati in conformità alle norme CEI, l’osservanza delle stesse dovrebbe altresì divenire obbligatoria. Tuttavia, il primo articolo della stessa legge prescrive la realizzazione degli impianti “a regola d’arte” e in quanto legge appartiene all’ambito delle prove, pertanto: - nel caso ci si attenga alle norme CEI, si sarà esonerati (qualora richiesto) dall’obbligo della prova, poiché si dichiarerà di aver ottemperato all’obbligo di legge, secondo le disposizioni del secondo articolo della legge stessa; - nel caso non ci si conformi alle norme CEI, si sarà tenuti (qualora richiesto) a fornire prove di aver adempiuto all’obbligo di legge, relativo alla sicurezza a alla funzionalità degli impianti, secondo soluzioni alternative, ma altrettanto efficaci. D'altronde una norma tecnica resta tale e non può da sola acquisire efficacia di obbligatorietà. Imprescindibile invece l’obbligatorietà legale dell’installatore, che deve dichiarare di aver verificato i requisiti di sicurezza e funzionalità dell’impianto, e che tali requisiti abbiano dato esito positivo. In conclusione, l’installatore (così come il progettista) può precisare quale norma tecnica sia stata seguita o assicurare e dimostrare che siano state praticate soluzioni alternative, altrettanto valide (o addirittura superiori) in materia di sicurezza e funzionalità dell’impianto e che queste abbiano comunque permesso di realizzare un impianto “a regola d’arte”. LEGGE 186/68 [15/06/2011] GUIDA GSE QUARTO CONTO ENERGIA 2011 Se dovete richiedere gli incentivi per la produzione del Vs.impianto fotovoltaico non c'è migliore guida che quella dello stesso GSE. Guida GSE quarto conto energia [09/05/2011] Fotovoltaico - quarto conto energia - DM 05.05.2011 Il IV° conto energia definito nel DM 05/05/2011, ha penalizzato i grandi impianti, ma anche per i piccoli c'è una continua riduzione degli incentivi; questo però non significa che non si ha più vantaggio, suggerisco la lettura dell'articolo pubblicato da biblus-net scaricabile a questo link http://www.acca.it/Default.aspx?TabId=80&ItemId=1738&view=Details Il decreto disciplina gli impianti che entreranno in vigore dal 31/05/2011 al 31/12/2016 e sposta l'obiettivo della potenza installabile nazionale da 4.773 MW a 23.000 MW. La data di entrata in esercizio decorre solo nel momento in cui l'impianto è stato collegato in parallelo alla rete elettrica e sono stati installati i contatori per la contabilizzazione dell'energia prodotta o scambiata. Le tariffe incentivanti sono state suddvise in due grandi famiglie: piccoli impianti definiti nell'articolo 3 alla lettera U e grandi impianti per i rimanenti. Vengono anche sottolineati i requisiti che dovranno avere gli inverter a partire dal 1° gennaio 2013. In allegato il decreto. DM 05/05/2011 quarto conto energia [09/01/2009] Nuova delibera dell`Autorità per l`energia elettrica e gas A partire dal 01/09/2009, sono entrate in vogore due nuove delibere: TISP - testo integrato per lo scambio sul posto TICA - testo integrato delle connessioni attive legate agli impianti di produzione con pannelli fotovoltaici. La prima ha apportato delle modifiche per il calcolo dell'energia immessa in rete, dovute al fatto che ha dei costi diversi a seconda dell'orario dell'immissione. In questo modo non ci sarà più un differenza di costi ma l'utente dovrà pagare interamente l'enegia consumata ma rivevere in un secondo tempo un buono per l'energia immessa. La seconda definisce le modalità con cui l'utente può richiedere al gestore un nuovo allacciamento o la modifica dell'esistente. Per gestore s'intende il distributore fino a 10 MW, la società Terna per potenze superiori. [01/01/2009] Entrata in vigore nuovo modulo DIDA A parite dal 1° gennaio 2009 per la dichiarazione di adeguatezza dovrà essere usato il nuovo modulo, molto più severo del precedente. Le novità sostanziali sono: - prima dell'invio del modulo vanno eseguite delle prove per verificare che il DG apra in meno di 200 ms (mediante azionamento dei relè). - vengono indicati i requisiti specifici che devono avere il DG e SPG DIDA gennaio 2009 |
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